6 Maggio 2011
Il testo della legge regionale "antimafia"
“MISURE PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHE’ PER
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e oggetto
Art. 2 - Definizioni
TITOLO II - Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3 - Accordi con enti pubblici
Art. 4 - Rapporti con il volontariato e l’associazionismo
Art. 5 - Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale
Art. 6 - Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
Art. 7 - Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione
Art. 8 - Attività della polizia locale. Interventi formativi
Art. 9 - Interventi per la prevenzione dell’usura e di altre fattispecie criminogene
TITOLO III - Interventi di prevenzione terziaria
Art. 10 - Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
Art. 11 - Politiche a sostegno delle vittime
TITOLO IV - Disposizioni generali
Art. 12 - Strumenti per l’attuazione coordinata delle funzioni regionali.
Cooperazione istituzionale
Art. 13 - Costituzione in giudizio
Art. 14 - Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile
Art. 15 - Centro di documentazione
TITOLO V - Disposizioni finali e finanziarie
Art. 16 - Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico”
Art. 17 - Clausola valutativa
Art. 18 - Norma finanziaria
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e oggetto
1.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:
a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;
c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall’insediamento dei fenomeni criminosi.
TITOLO II
Interventi di prevenzione primaria e secondaria
Art. 3
Accordi con enti pubblici
1.
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
Art. 4
Rapporti con il volontariato e l’associazionismo
1. Per le finalità di cui alla presente legge,
2.
Art. 5
Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale
1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso,
Art. 6
Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali
1.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle amministrazioni pubbliche non comprese nell’articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione,
Art. 7
Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell’educazione e dell’istruzione
1.
a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola;
b) la realizzazione, in collaborazione con le Università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.
2. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 8
Attività della polizia locale. Interventi formativi
1.
2.
Art. 9
Interventi per la prevenzione dell’usura e di altre fattispecie criminogene
1. Nei confronti dei fenomeni connessi all’usura
2.
TITOLO III
Interventi di prevenzione terziaria
Art. 10
Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati
1.
a) l’assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 2- undecies, comma 2, lettera b), della legge
b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.
Art. 11
Politiche a sostegno delle vittime
1.
organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all’articolo 12 della legge regionale
agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).
2. La “Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati” di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.
TITOLO IV
Disposizioni generali
Art. 12
Strumenti per l’attuazione coordinata delle funzioni regionali.
Cooperazione istituzionale
1.
2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell’attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all’articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;
b) esercita le funzioni di osservatorio sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni di cui all’articolo 4 della presente legge anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui agli articoli 5 e 6, comma 1, della presente legge.
3. Nell’ambito delle finalità della presente legge,
4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra
5.
Art. 13
Costituzione in giudizio
1.
Art. 14
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile
Art. 15
Centro di documentazione
1.
TITOLO V
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 16
Partecipazione all’associazione “Avviso pubblico”
1.
2. L’associazione “Avviso pubblico” è un’organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da Enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli Enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.
3. La partecipazione della Regione all’associazione “Avviso pubblico” è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna.
4.
5. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad “Avviso pubblico” e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 17
Clausola valutativa
a) l’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
4.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio 2011,
bilancio regionale, mediante l’utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati, a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale
a) 1.7.2.2.29100, al capitolo 86350, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti”, elenco n. 2 del bilancio regionale per l’esercizio 2011;
b) 1.7.2.3.29150, al capitolo 86500, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese d’investimento”, elenco n. 5 del bilancio regionale per l’esercizio 2011.
2. Per gli esercizi successivi al 2011,